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Liquidazione compensi avvocati 2012: parametri in ambito civile

Come previsto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento con la determinazione dei parametri per le professioni regolamentate, inclusa quella forense

Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n. 195 del 22-8-2012). Tabelle in ambito Civile.


NORMATIVA

INDICE TABELLE PARAMETRI in ambito CIVILE

•Giudice di Pace civile

•Tribunale ordinario e Organi di Giustizia tributaria di primo grado

•Corte di Appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado

•Suprema Corte di cassazione, magistrature superiori, compreso il tribunale di prima istanza dell' unione europea

•Corte costituzionale, e altri organi di giustizia sovranazionali

•Procedimento per ingiunzione

•Precetto



NOTE
•Le tabelle con i valori numerici sono state predisposte sulla base delle indicazioni e delle variazioni percentuali contenute negli allegati A e B del D.M. 140/2012.
•La liquidazione dei compensi è per fasi (studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva)
•Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare nè eventuali oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (art. 1 comma 2)
•Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio (art. 1 comma 4)
•Il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate (art. 4 comma 2) e del pregio dell'opera prestata (comma 3).
•Se l'avvocato difende più persone il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.
•Per cause di valore indeterminato o indeterminabile il valore medio di liquidazione è quello dello scaglione di riferimento aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%
•In nessun caso le soglie numeriche indicate sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1 comma 7)

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